Si rischia il
penale per il fermo auto
Immaginate di stare al volante della vostra auto, di venire
fermati da una pattuglia della polizia e trovarvi, nel giro di
pochi minuti, incriminati per un reato che neanche sapevate di
aver commesso. E’ già avvenuto a molti e potrebbe capitare a
chiunque abbia un debito esattoriale non regolarizzato, pur se
documentalmente contestato.
E’ uno dei tanti, diffusi e ricorrenti paradossi delle leggi
fatte male da un Governo che non governa, da un Parlamento in
maggioranza rappresentato da mezze figure - oltretutto succubi
ubbidienti dei partiti o dei gruppi d’appartenenza ma inveterati
ciarlieri - da una burocrazia sempre più invadente e sempre meno
competente. Un paradosso che può verificarsi anche in caso di
mancato pagamento di multe, bollo auto o modesti importi di
tasse comunali.
Lo sprovveduto o disattento legislatore (Governo e Parlamento,
con l’imprimatur del Presidente della Repubblica pro-tempore) ha
semplicemente dimenticato di fare obbligo agli Enti esattoriali
di notificare nei modi di legge al proprietario del mezzo la
iscrizione al PRA del cosiddetto “fermo amministrativo” Che
brutto termine. Il contribuente, quindi, si può venire a trovare
con l’auto bloccata, senza neanche saperlo. Se colto dalla
polizia a circolare nonostante il fermo fiscale, egli rischia
non solo le sanzioni amministrative, peraltro gravissime, quali
la multa da 770 a 3.086 euro, ma anche la confisca del veicolo e
un procedimento penale per la violazione degli obblighi
spettanti al “custode”, stante che, teoricamente, il
proprietario del mezzo dovrebbe essere tenuto a custodirlo
evitandone l’utilizzo.
La normativa attualmente in vigore prevede solo l’obbligo (quasi
mai adempiuto) d’inviare al proprietario dell’auto il preavviso
almeno 30 giorni prima dell’iscrizione del fermo. In esso,
peraltro, nulla è indicato circa il momento in cui il blocco
sarà operativo. Il contribuente, non essendo in grado, di
massima, di recarsi ogni giorno al PRA per verificare
l’eventuale iscrizione del fermo, potrebbe circolare con un
mezzo che invece dovrebbe rimanere in garage. Mancando un
elemento essenziale del provvedimento, la notifica legale, il
fermo amministrativo deve ritenersi, quindi, nullo ad ogni
effetto di legge. In assenza, peraltro, della volontarietà
dell’azione illecita, l’eventuale azione penale a carico del
proprietario dell’auto è assolutamente illegittima.
Nel verificarsi di un eventuale ingiusto procedimento il
risarcimento e i danni (morali e materiali) di chi sono in
carico e chi li paga? Non certo i veri responsabili dello
sfascio istituzionale e legislativo attuato in oltre mezzo
secolo di abuso di una distorta forma di democrazia. Di quella
riconquistata democrazia oggi asservita al mercimonio partitico
e ai vari poteri occulti che, magari corrompendo, puntano
esclusivamente all’affarismo e all’interesse privato.
Ci salverà, ancora una volta, l’avito stellone d’Italia? Chissà.
O forse no?
www.ethosassociazione.com - Luau
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