* Home

* Scrivi

 

Si rischia il penale per il fermo auto
 

Immaginate di stare al volante della vostra auto, di venire fermati da una pattuglia della polizia e trovarvi, nel giro di pochi minuti, incriminati per un reato che neanche sapevate di aver commesso. E’ già avvenuto a molti e potrebbe capitare a chiunque abbia un debito esattoriale non regolarizzato, pur se documentalmente contestato.
E’ uno dei tanti, diffusi e ricorrenti paradossi delle leggi fatte male da un Governo che non governa, da un Parlamento in maggioranza rappresentato da mezze figure - oltretutto succubi ubbidienti dei partiti o dei gruppi d’appartenenza ma inveterati ciarlieri - da una burocrazia sempre più invadente e sempre meno competente. Un paradosso che può verificarsi anche in caso di mancato pagamento di multe, bollo auto o modesti importi di tasse comunali.
Lo sprovveduto o disattento legislatore (Governo e Parlamento, con l’imprimatur del Presidente della Repubblica pro-tempore) ha semplicemente dimenticato di fare obbligo agli Enti esattoriali di notificare nei modi di legge al proprietario del mezzo la iscrizione al PRA del cosiddetto “fermo amministrativo” Che brutto termine. Il contribuente, quindi, si può venire a trovare con l’auto bloccata, senza neanche saperlo. Se colto dalla polizia a circolare nonostante il fermo fiscale, egli rischia non solo le sanzioni amministrative, peraltro gravissime, quali la multa da 770 a 3.086 euro, ma anche la confisca del veicolo e un procedimento penale per la violazione degli obblighi spettanti al “custode”, stante che, teoricamente, il proprietario del mezzo dovrebbe essere tenuto a custodirlo evitandone l’utilizzo.
La normativa attualmente in vigore prevede solo l’obbligo (quasi mai adempiuto) d’inviare al proprietario dell’auto il preavviso almeno 30 giorni prima dell’iscrizione del fermo. In esso, peraltro, nulla è indicato circa il momento in cui il blocco sarà operativo. Il contribuente, non essendo in grado, di massima, di recarsi ogni giorno al PRA per verificare l’eventuale iscrizione del fermo, potrebbe circolare con un mezzo che invece dovrebbe rimanere in garage. Mancando un elemento essenziale del provvedimento, la notifica legale, il fermo amministrativo deve ritenersi, quindi, nullo ad ogni effetto di legge. In assenza, peraltro, della volontarietà dell’azione illecita, l’eventuale azione penale a carico del proprietario dell’auto è assolutamente illegittima.
Nel verificarsi di un eventuale ingiusto procedimento il risarcimento e i danni (morali e materiali) di chi sono in carico e chi li paga? Non certo i veri responsabili dello sfascio istituzionale e legislativo attuato in oltre mezzo secolo di abuso di una distorta forma di democrazia. Di quella riconquistata democrazia oggi asservita al mercimonio partitico e ai vari poteri occulti che, magari corrompendo, puntano esclusivamente all’affarismo e all’interesse privato.
Ci salverà, ancora una volta, l’avito stellone d’Italia? Chissà. O forse no?
www.ethosassociazione.com - Luau


 


 

 

Ass. Socio-Cult. «ETHOS - VIAGRANDE»  
Presidente Augusto Lucchese
  e-mail: ethosassociazione@alice.it