* Home

* Scrivi


 

De profundis per il Porcellum?

di  Vincenzo Palumbo
18 novembre 2013

Man mano che si avvicina la data del 3 dicembre, allorché la Corte Costituzionale affronterà la questione della legittimità costituzionale (in breve, q. l. c.) della legge 270-2005 (il c.d. porcellum), va crescendo il chiacchiericcio sulla improrogabile necessità di riformare quella vergognosa legge elettorale che per ben tre volte (2006, 2008 e 2013) ha sottratto ai cittadini italiani il diritto di eleggere direttamente i propri rappresentanti, come invece dispongono, in coerenza logica, l’art. 48, secondo comma,  della Costituzione (“Il voto è personale ed eguale, libero e segreto”), l’art.  56, primo comma (“La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto”), e l’art. 58, primo comma (“I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto…”), ed anche l’art. 3 del protocollo addizionale alla CEDU (Diritto a “libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo”).

Per la verità, di tempo per provvedervi il Parlamento ne ha avuto tanto, come non sono mancate le occasioni per intervenire alla stessa Corte Costituzionale, che ogni volta se l’è fatte sfuggire, limitandosi a lanciare severi moniti che il Parlamento ha puntualmente ignorato; e fra tutte le occasioni mancate non posso non rammentare, anche per il ruolo che vi ho personalmente spiegato, quella della proposta referendaria del 2011, sottoscritta da 1.200.000 elettori, che si è infranta su un opinabile giudizio di inammissibilità che, se non ci fosse stato, avrebbe già da tempo dissolto questo macigno che tuttora condiziona tutta la nostra convivenza politica.

Nel frattempo i parlamentari, quelli cui incombeva di fare la riforma elettorale, si sono andati dividendo tra inconcludenti proposte e scandalizzate proteste, alternando dolorosi scioperi della fame di alcuni a gustose maialate di altri, e comunque, nell’un caso come nell’altro, senza mai arrivare a capo di nulla.

Ciò che non riuscì ai promotori ed ai sottoscrittori di quel referendum, e che tuttora non riesce alla politica, potrebbe invece riuscire ad un gruppo composto da ventisette privati cittadini, con in testa un avvocato milanese dal nome prestigioso come quello di Aldo Bozzi, omonimo del suo avo, che fu tra i principali protagonisti dell’Assemblea Costituente e della vita parlamentare del novecento.

Si è trattato di una battaglia pressoché disperata, iniziata nel dicembre del 2009 e condotta per quasi cinque anni in assoluta solitudine e nell’assordante silenzio dei media, sfidando tutti gli infausti precedenti giurisprudenziali che si erano accumulati negli anni e che avrebbero scoraggiato chiunque altro.

E poiché di tutto si va parlando tranne che dell’esistenza di questo piccolo gruppo di cittadini, mi sembra giusto dedicare questa mia riflessione proprio alla loro iniziativa, a cui si deve oggi la reale possibilità di raggiungere un risultato che nessun altro, in questi ultimi otto anni, è riuscito a conseguire.

La storia comincia nel novembre del 2009, quando Aldo Bozzi ed alcuni suoi colleghi citano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell’Interno, lamentando che nelle elezioni del 2006 e del 2008 non avevano potuto esercitare il loro diritto di voto secondo le prescrizioni costituzionali; temendo di essere defraudati di questo loro diritto anche nelle elezioni successive, chiedono al Tribunale di dichiarare non manifestamente infondata la q. l. c. della legge elettorale del 2005, nella parte in cui si prevede: a) l’attribuzione alla prima lista (o coalizione) di un abnorme premio di maggioranza (svincolato dal raggiungimento di una ragionevole soglia percentuale di voti); b) l’elezione dei candidati secondo l’ordine precostituito di lista, senza possibilità di esprimere una o più preferenze; c) l’indicazione sulla scheda elettorale del capo della coalizione, con surrettizia espropriazione del potere del Capo dello Stato di nominare il presidente del consiglio.

Pur rigettando le eccezioni di inammissibilità formulate delle amministrazioni convenute, che avevano eccepito difetto di giurisdizione e carenza di interesse ad agire, sia il Tribunale, con sentenza dell’aprile 2011, e sia la Corte di Appello, con sentenza di un anno dopo, avevano nel merito ritenuto che le q. l. c. proposte fossero manifestamente infondate.

Non così la prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che, con un’articolata ordinanza dello scorso mese di maggio, dopo avere ritenuto che la questione dell’interesse ad agire fosse ormai coperta dal giudicato formatosi nelle fasi di merito (il che dovrebbe anche consentire di superare l’aspetto preliminare dell’incidentalità della questione sollevata), ha in fine deciso che almeno le prime due questioni di costituzionalità fossero meritevoli di scrutinio ad opera della Corte Costituzionale per la loro non manifesta infondatezza.

Purtroppo, leggendo l’ordinanza di rimessione emerge la sensazione che, almeno nella sua parte dispositiva, laddove cioè vengono segnalate le questioni oggetto di dubbio costituzionale, la Cassazione sia stata alquanto sbrigativa, essendosi soffermata solo su alcune norme delle attuali leggi elettorali, ed avendone invece trascurate tante altre che andavano anch’esse contestate.

Tanto per intenderci, le tre proposte referendarie promosse dal prof. Passigli del 2011, che sostanzialmente miravano a conseguire il medesimo obiettivo (e cioè un sistema proporzionale con preferenze) e che non vennero poi coltivate, si riferivano a ben 22 articoli (ed innumerevoli commi) introdotte dalla legge 270-2005 nelle leggi elettorali di Camera e Senato, mentre le q. l. c. sollevate dalla Cassazione contestano solo cinque articoli ed alcuni commi delle medesime leggi.

E tuttavia occorre sperare che la Corte Costituzionale voglia superare gli stessi angusti confini dell’impugnazione, rimediando alle possibili carenze dell’organo rimettente e portando l’esame anche sulle tante altre norme consequenziali a quelle direttamente impugnate.

E ciò proprio per dare un seguito concreto ai tanti dubbi che la stessa Corte ha più volte incidentalmente espresso in passato, e che dovrebbero indurla a non sprecare l’occasione che le viene offerta, evitando di trincerarsi dietro qualche pregiudiziale formalismo, che potrebbe fermare l’iniziativa sulla soglia dell’ammissibilità, che sarebbe saggio superare senza esitazioni (cfr. Federico Sorrentino, di recente su http://www.confronticostituzionali.eu/?p=731).

Quanto al merito, se la prima questione, quella dell’illegittimità del premio di maggioranza senza soglia minima di accesso, a me sembra assolutamente pacifica, potendo essere agevolmente risolta con la mera abrogazione delle norme che lo prevedono sia per la Camera che per il senato, temo invece che non ci siano speranze quanto alla seconda questione, quella delle liste bloccate, essendo praticamente impossibile che possano essere introdotte le preferenze, operazione questa che certamente supera la potestà additiva della Corte.

E tuttavia, tutto diventerebbe più semplice e lineare se la Corte, prendendo spunto dall’ordinanza della Cassazione, ne approfittasse per sollevare di propria iniziativa e dinanzi a sé stessa, la q. l. c. dell’intera legge 270-2005, come auspica parte della dottrina costituzionale che pure nutre dubbi sull’ammissibilità dei quesiti in quanto tali (cfr. Andrea Morrone, su http://www.confronticostituzionali.eu/?p=727), anche perché ciò consentirebbe di superare tutte le criticità dell’ordinanza di rimessione in tema sia di ammissibilità dell’azione, sia di effettiva incidentalità del giudizio di costituzionalità.

Se il porcellum fosse dichiarato complessivamente incostituzionale, risorgerebbe dal limbo in cui si trova la precedente legge Mattarella, il che la Corte aveva negato fosse possibile in occasione dell’iniziativa referendaria del 2011, ma che sarebbe invece assolutamente consequenziale ad una pronunzia di illegittimità costituzionale, che, dichiarando l’originaria nullità della legge abrogatrice delle precedenti norme elettorali, finirebbe per riportare a nuova vita le norme allora abrogate.

Ne risulterebbe così conseguito, per diversa via, il medesimo obiettivo di quei quesiti referendari dichiarati dalla Corte inammissibili, e che tendevano per l’appunto a riportare in vita la legge Mattarella ed i relativi collegi elettorali.

Tutto quindi è possibile, e, se non si possono fare previsioni, si può almeno formulare l’auspicio che vengano disattesi i pur autorevoli inviti a lavarsene le mani rivolti in questi giorni alla Corte (cfr. Roberto D’Alimonte sul Sole del 3 novembre), quando invece sembra arrivata la volta buona per liberarci dell’attuale normativa elettorale, che mortifica ogni canone costituzionale in materia.

Libero poi il Parlamento, se mai ci riuscirà, a fare quella riforma della legge elettorale che non è sin qui riuscito ad approvare, nonostante le tante grida in tal senso.

In tal caso, “si parva licet componeremagnis”, potremo rendere omaggio all’iniziativa di quei ventisette volenterosi cittadini parafrasando quello che Churchill volle rendere ai piloti della RAF all’indomani della vittoria sulla Luftwaffe nella battaglia dei cieli d’Inghilterra: “mai così tanti dovranno così tanto a così pochi”!

 

Ass. Socio-Cult. «ETHOS - VIAGRANDE»  Via Lavina, 368 – 95025 Aci Sant’Antonio
Presidente Augusto Lucchese
Tel. - Fax: 095-790.11.80 - Cell.: 340-251.39.36 - e-mail: augustolucchese@virgilio.it